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Stampato imposta di soggiorno dove sono indicate le somme dovute secondo la categoria di appartenenza, da affiggere all’interno della struttura con qr-code che riporta al documento originale con traduttore multilingue onde evitare malintesi.

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Turismo Web :.
Il portale per la comunicazione dei prezzi ed il censimento anagrafico delle strutture ricettive

In attuazione delle disposizioni della Legge Regionale n. 22 del 8/8/2016 (art. 11 commi n. 1 lett. c), d) e n. 3 lett. a)), (BURC n.54 dell’8/8/2016), i titolari o gestori delle seguenti strutture ricettive hanno l’obbligo di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti.

Strutture alberghiere (Alberghi, Motel, Residenze Turistico Alberghiere- RTA, Villaggi-Albergo) Legge Regionale di riferimento n. 15 marzo 1984 n. 15; Alberghi diffusi L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e regolamento regionale n. 4 del 13 maggio 2013; Complessi turistico ricettivi all’aria aperta (Campeggi, Villaggi turistici, Marina resort) L.R. 26 marzo 1993, n. 13; L.R. 5 aprile 2016, n. 6, Deliberazione di Giunta Regionale n. 86 del 6 marzo 2019.Strutture ricettive extralberghiere (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali (country house), rifugi di montagna, case religiose di ospitalità) L.R. 24 novembre 2001, n. 17; Bed and Breakfast L.R. 10 maggio 2001, n. 5;

N.B. Le strutture agrituristiche, nel caso effettuino attività ricettiva, sono tenute a comunicare le tariffe agli uffici comunali competenti secondo quanto stabilito dall’articolo 11 della Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15.

Scadenze: La comunicazione dei prezzi va trasmessa entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Eventuali modifiche ai prezzi già comunicati possono essere applicate dal 1° giugno, ma vanno comunicate alla Regione entro il 1° marzo dell’anno in corso. Anche nel caso di prezzi invariati, la comunicazione prezzi da effettuare entro il 1° ottobre di ogni anno va trasmessa ugualmente.Le strutture ricettive di nuova apertura devono comunicare i prezzi alla Regione prima dell’apertura al pubblico.

TURISMO WEB REGIONE CAMPANIA

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RILEVATORE TURISTICO REGIONALE


RICORDIAMO CHE

I soggetti che hanno avviato una attivita’ ricettiva devono risultare registrati nel portale Turismoweb(http://www.turismoweb.regione.campania.it/) e, conseguenzialmente, anche nel presente applicativo (http://www.rilevatoreturistico.regione.campania.it).

Si ricorda, infatti, che l’invio della movimentazione turistica (arrivi e partenze) e’ un adempimento obbligatorio. Il Rilevatore Turistico Regionale e’ lo strumento tramite il quale, la regione campania, e gli enti turistici territoriali, veicolano e trasmettono la raccolta della movimentazione turistica all’istat.

VIDEO TUTORIAL RILEVATORE TURISTICO REGIONE CAMPANIA